NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
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In relazione all’art.7 del Disciplinare di gara, ed all’affermazione ivi presente: “In ipotesi di affidamento della progettazione esecutiva ad un operatore economico avente la forma di R.T.I, ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. f), del Codice: • i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono essere soddisfatti cumulativamente dai componenti il raggruppamento; • omissis” si chiede se sia corretta la seguente interpretazione: • l’operatore A e l’operatore B soddisfano cumulativamente il requisito di cui alla lettera b.2) per la categoria E.02 (servizi ultimi 10 anni per un importo pari ad almeno 8.000.000,00 €); • l’operatore A apporta n.1 servizio di punta in categoria E.02, e l’operatore B apporta n.1 servizio in categoria E.02, la cui somma complessiva sia pari almeno a 4.300.000,00 €. Si chiede inoltre se l’interpretazione è corretta anche in caso di più soggetti di cui all’art. 66 del Codice indicati disgiuntamente che non si riuniscono in R.T.P.. Cordiali saluti.
Domanda del: 29/05/2024 aggiornata il 29/05/2024 -
Si conferma la correttezza della soluzione prospettata rispetto all`ipotesi di affidamento della progettazione esecutiva ad un operatore economico avente la forma di R.T.I, ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 36/2023. Tenuto conto della cumulabilità dei requisiti in esame, la stessa soluzione è applicabile anche nell’ipotesi di affidamento della progettazione esecutiva a più soggetti di cui all’art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 indicati quali collaboratori esterni ma non raggruppati tra loro.